L’A.M.P. è suddivisa in tre zone a differente grado di protezione:
– la zona “A” di riserva integrale comprende il tratto di mare circostante l’Isola Lachea e il Faraglione Grande, delimitato da cinque boe stazionanti di colore giallo.
SONO CONSENTITE:
a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;
b) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall’Ente gestore;
c) la balneazione, esclusivamente nel tratto di mare, lungo il versante Ovest dell’Isola Lachea, che si estende dalla via di accesso all’isola fino al canale della Longa con estensione di 30 metri dalla scogliera e nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall’estremo Nord dell’Isola Lachea fino alla prima insenatura del versante Est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera;
d) l’accesso dei natanti a remi per il solo raggiungimento delle aree di balneazione.
– la zona “B” di riserva generale, comprende il tratto di mare circostante la zona A.
SONO CONSENTITE:
A) tutte le attività consentite in zona A;
B) la balneazione;
C) la navigazione a vela e a remi;
D) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazionia a velocità non superiore a cinque nodi;
E) la navigazione a motore adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dall’Ente gestore e comunque a velocità non superiore a cinque nodi;
F) l’ormeggio in zone individuate e autorizzate dall’Ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali;
G)l’esercizio della piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell’Ente gestore, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, avente sede legale nei comunicompresi nell’Area Marina Protetta, alla data di entrata in vigore del Decreto Istitutivo della riserva naturale marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
H)l’attività di pesca turismo, previa autorizzazione dell’Ente gestore, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni compresi nell’Area Marina Protetta alla data di entrata in vigore del Decreto Istitutivo della riserva marina del 7 dicembre 1989, e ai soci delle suddette cooperative inseriti, alla stessa data, nel registro di ciascuna cooperativa;
I) la pesca sportiva, con lenze e canna, autorizzata dall’Ente gestore e riservata ai residenti nell’area Marina Protetta;
J) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d’immersione subacquea autorizzati dall’Ente gestore e aventi sede legale nei comuni compresi nell’Area Marina Protetta alla data di entrata in vigore del drecreto del 24/11/04;
K) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dall’Ente gestore.
– la zona “C” di riserva parziale comprende, infine il residuo tratto di mare all’interno del perimetro dell’Area MArina Protetta e anche il Porto di Acitrezza.
Per tutte e tre le zone valgono in generalele limitazioni dettate dalla legge, in particolare dall’art. 19 comma 6 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, che vietano ogni attività che possa alterare le caratteristiche dell’ambiente e compromettere le finalità istituzionali dell’area protetta. Sicché, come indicato dall’art. 7 del Decreto Istitutivo del 2004, in tutta l’Area Marina Protetta-salvo le rilevanti deroghe di cui appresso si dirà- non è consentita:
a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, l’ormeggio, l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello scii nautico e sport acuatici similari, la pesca subacquea, l’immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche ;
d) qualunque alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’acquicoltura, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
f) l’uso di fuochi all’aperto.
Nella zona “C” di riserva parziale, sono consentite:
A) tutte le attività consentite in zona A e in zona B;
B) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni a velocità non superiore a dieci nodi;
C) la navigazione a motore delle unità adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dall’Ente gestore e comunque a velocità non superiore a dieci nodi;
D) l’ancoraggio in zone appositamente individuate dall’Ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
E) la pesca sportiva, con lenze e canna, previa autorizzazione dell’Ente gestore per i non residenti nell’ARea Marina Protetta.
SOSTA E ANCORAGGIO
Lo stazionamento delle unità navali in mare, in base alla modalità con cui è effettuato, è classificato come:
ancoraggio: l’insieme delle operazioni effettuate per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali esclusivamente dando fondo all’ancora o a attrezzo analogo;
sosta: il permanere, in una posizione, di un’unità navale senza dare fondo ad ancore di qualsiasi forma o tipo;
ormeggio: lo stazionamento della barca mediante l’uso di gavitelliappositamente predisposti(previa autorizzazione della capitaneria di Porto).
All’interno dell’A.M.P. vige diversa regolamentazione di sosta, ormeggio ed ancoraggio in funzione delle differenti zone di riserva:
Zona A di riserva integrale: l’ancoraggio e l’ormeggio di natanti ed imbarcazioni sono vietati, la sosta è consentita esclusivamente alle unità autorizzate al trasporto dei visitatori sull’isola Lachea, per il solo tempo necessario alle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, senza l’ausilio di ancore, gavitelli o qualsiasi altro dispositivo, mantenendo la posizione con l’utilizzo dei remi.
Zona B di riserva generale: per salvaguardare i fondali l’ancoraggio è vietato. E’ però consentito l’ormeggio dei natanti presso i campi boa appositamente predisposti dall’Ente gestore.
Zona C di riserva parziale: l’ancoraggio, nei limiti previsti dalle ordinanze della Capitaneria di Porto è consentito in tutta la zona C, tranne nel tratto di mare compreso tra il molo del Porto di Acicastello e i faraglioni piccoli.
E’ altresì consentito l’ormeggio dei natanti presso i campi boa appositamente predisposti dall’Ente gestore.
L’ormeggio nei siti d’immersione presenti in zona C è riservato ai residenti ed ai centri d’immersione. Questi ultimi hanno precedenza assoluta di ormeggio, anche in caso di sosta precedente di residenti.